Nel contratto di mutuum qualcuno prestava una somma e alla scadenza doveva essere rimborsato, ma non si poteva prestare a interesse.
Perché nella storia a un certo punto si è deciso che fosse possibile un compenso per il prestito di denaro, il cosiddetto ‘interesse’, appunto?
La correttezza non è una virtù che appartiene a tutte le persone e poteva capitare che a scadenza qualcuno non restituisse il prestito.
Ecco allora che venne introdotto il concetto di ‘compenso al danno‘.
Oggi chi ha bisogno di un prestito deve dichiarare quella che è la finalità del denaro, all’epoca invece era chi lo prestava che doveva dire cosa avrebbe fatto con il denaro restituito una volta raggiunta la scadenza.
Da qui nasce il concetto giuridico del lucro cessante e del danno emergente, dal fatto che in caso di non restituzione del prestito si crea un danno o si toglie un guadagno che deve perciò essere risarcito.
Quello che solo dopo verrà chiamato interesse, dunque, non è un compenso per l’uso del tempo e del denaro: il denaro non può maturare come maturano i frutti sugli alberi.
Prestito, interesse, danno emergente e lucro cessante: ecco perché sono collegati
Malvezzi Quotidiani, comprendere l’Economia Umanistica con Valerio Malvezzi
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