Le conseguenze della violazione dell’indicazione terapeutica, come specifica l’Avv. Renate Holzeisen, hanno apportato altresì la violazione stessa del diritto del farmaco consacrato nel diritto nazionale italiano. Il principio fondamentale è che senza l’indicazione terapeutica, è vietato prescrivere l’uso per l’applicazione in massa. “La cosiddetta campagna vaccinale è l’espressione per eccellenza dell’applicazione in massa di un farmaco fuori della sua indicazione terapeutica, come riportato nell’articolo 3 della cosiddetta Legge Di Bella” commenta Holzeisen.
Le leggi emanate per la prevenzione da SarsCov-2 prevedevano l’obbligo vaccinale per l’intera popolazione. In base al al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito poi dalla legge 28 maggio 2021, n. 76: “Al fine di tutelare la salute pubblica l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato”. La dichiarazione de la Dirigente di Aifa Carla Cantelmo attesta però un’altra verità, quella secondo cui nessun vaccino Covid-19 approvato presentava l’indicazione “prevenzione della trasmissione dell’infezione dall’agente Sars cov-2”.
Quello che bisogna sottolineare evidenzia Holzeisen, è che l’EMA non ha mai dato il parere alla Commissione Europea di autorizzare queste sostanze al fine di prevenire il contagio virale. Infatti successivamente la Commissione Europea ha autorizzato il farmaco esclusivamente per la prevenzione della malattia Covid e dunque non per la prevenzione dal virus SarsCov-2.
“Quel farmaco non è mai esistito, ne è esistito un altro con un’indicazione terapeutica totalmente diversa e la legge vieta espressamente di prescrivere un farmaco fuori dalla sua indicazione terapeutica“ commenta Fabio Duranti.
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