Tutti quegli italiani che da quasi un anno a questa parte si sono recati presso un centro vaccinale per prendere parte al rito delle inoculazioni hanno potuto constatare il piglio decisionista con il quale avviene la fase del pre-vaccinazione. Un paio di documenti da mostrare rigorosamente, alcune carte da compilare in maniera spedita, qualche firma da apporre senza farsi troppe domande. Insomma, la solita burocrazia da smaltire come se fosse una banale routine. Ma quando in ballo c’è la propria salute, converrebbe invece riflettere sul contenuto delle operazioni che anticipano l’introduzione di un soggetto estraneo nel proprio corpo.
Ci sono alcune dichiarazioni, ad esempio quella del consenso informato o quella attinente alla farmacovigilanza, che in questa campagna vaccinale hanno visto il proprio valore azzerato. In questo quadro il medico non dovrebbe svolgere la mera funzione di passacarte, ma informare i pazienti su temi come l’autorizzazione condizionata, gli effetti che potrebbero maturare e altre informazioni che vengono omesse.
L’attuale sistema sembra manifestare, dunque, diversi profili di illegalità. I punti giuridici che non vengono rispettati sono stati elencati dall’avvocato Renate Holzeisen in diretta con Fabio Duranti. Questo l’intervento della legale altoatesina a Un Giorno Speciale, con Francesco Vergovich.
“Il medico innanzitutto deve informare in modo chiarissimo, per iscritto, che queste sostanze sono autorizzate soltanto in via condizionata. Questa informazione è prevista obbligatoriamente dall’articolo 8, regolamento 507 del 2006.
Ricordo che l’articolo 4 del decreto legislativo 44 di quest’anno prevede l’obbligo a sottoporsi a vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da Sars-Cov-2. Allora il medico, che nelle prescrizione deve attenersi alla scheda tecnica del farmaco e la scheda tecnica del farmaco non parla della prevenzione dell’infezione con il virus Sars-Cov-2, ma esclusivamente della prevenzione dello sviluppo della malattia Covid-19. Infatti queste sostanze non inibiscono la trasmissione del virus. Pertanto il medico deve innanzitutto spiegare molto bene i limiti dell’efficacia di questa sostanza. Dunque se il medico prescrive queste sostanze, sottacendo alla persona interessata che queste sostanze non sono state autorizzate per la prevenzione dell’infezione, commette un reato molto grave che è il falso ideologico.
Inoltre il medico, dato che è pubblicato in maniera chiarissima dall’Ema, deve andarsi a vedere il piano della gestione dei rischi, il cosiddetto risk management plan dei produttori. Nel capitolo “Missing information” – informazioni mancanti – gli stessi produttori dichiarano che mancano i dati sugli effetti che queste sostanze hanno a medio e lungo termine, dichiarano di non aver fatto alcuni studi sull’interazione con altri farmaci, dichiarano che non hanno dati sugli effetti che queste sostanze hanno sulle donne incinte, sui feti e sui bambini allattati, sulle persone che hanno qualche problema nel loro sistema immunitario e sulle persone che hanno qualche problema di natura infiammatoria nel loro corpo. Dunque, in realtà, non sanno niente”.