In seguito alla notizia della destituzione del generale Vannacci dal suo ruolo di dirigente dell’Istituto Geografico Militare di Firenze in seguito alla pubblicazione del tanto discusso libro, c’è chi parla di mobbing, c’è chi parla di provvedimento corretto. La domanda che ci poniamo, dunque, è: da un libro in cui sono state espresse delle libere opinioni, può scaturire una sanzione amministrativa di destituzione dal proprio ruolo e conseguente terrorismo mediatico sulla persona?
Il prof Enrico Michetti ha spiegato in diretta il perché, a livello tecnico, una sanzione di questo tipo non starebbe in piedi: “La sanzione dovrebbe essere un provvedimento preso a seguito di un preciso accertamento circa la violazione di quelle che sono le norme tassative sul buon costume o sul turpiloquio, che, se violate, costituiscono un motivo valido a favore della destituzione o allontanamento dal proprio ruolo lavorativo. Per quanto riguarda i militari, secondo l’articolo 1472, che rappresenta l’attuazione dell’articolo 21 sulla libertà d’espressione, un membro dell’esercito può esprimere liberamente le proprie opinioni, fatta eccezioni per segreti militari e d’ufficio. Il procedimento disciplinare dovrebbe essere perseguito nel momento in cui venga violata una di queste condizioni dettate dall’articolo 1472, Vannacci non ha parlato di alcuna questione militare nel suo libro”
“Anche la critica più feroce non ha rinvenuto alcun aspetto contra legem, all’interno del libro, a mio giudizio, non ho letto alcun elemento che possa essere ritenuto valido per l’avvio di un procedimento disciplinare. La sanzione è un atto che segue un processo istruttorio, prima della determinazione di un procedimento devono esserci ragioni di dato e ragioni di fatto che possano evidenziare una violazione in atto e soltanto a valle di questa attività istruttoria può essere emesso un provvedimento sanzionatorio. Non puoi sanzionare una persona per poi avviare un’indagine istruttoria“
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