Salvini e il caso Diciotti, cosa succede ora

Il Senato dovrà pronunciarsi entro 60 giorni sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Salvini e l’eventuale diniego dovrà essere approvato a maggioranza assoluta. Lo prevede la legge costituzionale numero 1 del 16 gennaio 1989, che disciplina la procedura relativa ai cosiddetti reati ministeriali indicata dall’articolo 96 della Costituzione.

In base a questa norma, “il presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale’’. Tale disposizione, con la relativa procedura, sono state appunto introdotte dalla legge numero 1 del 16 gennaio 1989, che rispetto al passato ha previsto l’introduzione come nuovo organo del Tribunale dei ministri. In passato infatti la norma costituzionale prevedeva che il presidente del Consiglio e i ministri fossero posti in stato d’accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, con eventuale processo davanti alla Corte costituzionale. Prima che il caso approdasse di fronte a Camera e Senato, era previsto però un esame da parte della Commissione inquirente che decideva se esistessero elementi per procedere o archiviare.

La legge costituzionale del 1989 di cui stiamo parlando ha invece previsto una nuova procedura. Gli atti relativi a reati ministeriali vengono raccolti dalla Procura della Repubblica competente per territorio, che entro quindici giorni e senza compiere indagini li trasmette al Tribunale dei ministri con le sue richieste. Tale organo è istituito presso ogni capoluogo del distretto di Corte d’appello ed è formato da un collegio di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei Tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di Tribunale o abbiano qualifica superiore.

Il collegio è presieduto dal magistrato con funzioni più elevate, o, in caso di parità di funzioni, da quello più anziano d’età. Il collegio si rinnova ogni due anni. Entro novanta giorni dal ricevimento degli atti, compiute indagini preliminari e sentito il pubblico ministero, il Tribunale dei ministri, se non ritiene che si debba disporre l’archiviazione, trasmette gli atti con relazione motivata al procuratore della Repubblica perchè venga presentata richiesta di autorizzazione a procedere alla Camera se il ministro è un deputato; al Senato se è senatore, non è parlamentare o se la richiesta riguarda membri del governo che appartengono ad entrambe le Camere.

In caso diverso, il Tribunale dei ministri, sentito il Pm, dispone l’archiviazione con decreto non impugnabile. Il procuratore della Repubblica dà comunicazione dell’avvenuta archiviazione al presidente della Camera competente. Una volta pervenuta la richiesta di autorizzazione a procedere, il caso viene istruito dalla Giunta per le Autorizzazioni alla Camera e delle Immunità al Senato, che riferisce all’Aula. Nel caso specifico relativo a Salvini, in base al regolamento di palazzo Madama la Giunta presenta la relazione scritta per l’Assemblea entro trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto gli atti.

L’Assemblea si riunisce entro sessanta giorni dalla data in cui gli atti sono pervenuti al presidente della Camera competente e può, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, negare l’autorizzazione a procedere ove reputi, con valutazione insindacabile, che l’inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di governo.

Se la Giunta propone la concessione dell’autorizzazione e non vengono formulate proposte intese a negarla, l’Assemblea non procede a votazioni intendendosi senz’altro approvate le conclusioni della Giunta. In caso diverso sono poste in votazione le proposte di diniego dell’autorizzazione, che si intendono respinte qualora non conseguano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea, con conseguente via libera all’autorizzazione. Qualora l’autorizzazione venga concessa, gli atti tornano al Tribunale dei ministri perché continui il procedimento secondo le norme vigenti. Per i reati commessi dal presidente del Consiglio e dai ministri nell’esercizio delle loro funzioni, la competenza appartiene in primo grado al Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello competente per territorio.

Non possono partecipare al procedimento i magistrati che hanno fatto parte del Tribunale dei ministri nel tempo in cui questo ha svolto indagini sui fatti oggetto dello stesso procedimento. Si applicano per le impugnazioni e gli ulteriori gradi di giudizio le norme del codice di procedura penale.