Il fine giustifica i mezzi? Non è così. Non per la nostra carta costituzionale.
Questo perché non si parla espressamente di emergenza su quest’ultima, figurarsi di emergenza coronavirus.
Il fatto che non ne parli però per il diritto costituzionale non vuol dire necessariamente che sia silente e dunque che lasci discrezionalità. Anzi.
Lo ha spiegato il Professor Enrico Michetti a ‘Un Giorno Speciale’: il direttore della Gazzetta Amministrativa ha fornito un quadro su tutte le interpretazioni, ma anche sui divieti esistenti in materia di stato d’emergenza.
Proprio quello stato d’emergenza che a breve dovrebbe essere prorogato fino al 31 ottobre dal Governo Conte.
È lecito fare questa operazione senza il consenso del Parlamento? Cosa dice la Costituzione a riguardo? E se “non dice”, cosa significa?
Scopriamolo nell’intervista di Fabio Duranti e Francesco Vergovich.
“Ogni provvedimento deve essere per legge proporzionato e ragionevole.
Non perché ci sono degli incidenti sulla strada chiudiamo le autostrade o le principali arterie che ci consentono la mobilità.
Se l’incidenza del fenomeno è minimale e si è normalizzata, e ci sono gli strumenti ordinari per potervi far fronte, lo stato d’emergenza e tutte queste scemenze che tentano di porre in essere provvedimenti in maniera irragionevole e sproporzionata rispetto agli eventi, sono demenziali.
La nostra Costituzione non contempla il concetto di emergenza.
L’unica eccezione è l’articolo 78, in cui in un momento nel quale ci trovassimo in uno stato di assedio, ossia di una potenza straniera che per ragioni belliche minaccia i nostri confini, allora il Parlamento, organo sovrano, può decidere di affidare poteri emergenziali al Governo. Soltanto in quel caso.
Tutti gli altri casi di necessità e urgenza vengono disciplinati con poteri ordinari, ivi compreso quello previsto dell’articolo precedente, il 77, in ordine al quale con Decreto Legge, ossia sotto la vigilanza e la sottoscrizione del provvedimento da parte del Presidente della Repubblica quella misura straordinaria viene poi portata il giorno stesso in Parlamento per la conversione che può avvenire nei sessanta giorni successivi.
La parola “emergenza” nella Costituzione non esiste per altri casi oltre all’articolo 78, ossia lo stato d’assedio.
Anche quando si parla della questione sanitaria bisogna fare chiarezza su una cosa: anche se ci fosse univocità di intenti da parte di tutti gli scienziati del settore sanitario, questo non basterebbe per dichiarare l’emergenza con legge ordinaria.
Perché? Perché i provvedimenti devono essere sempre intesi in maniera bilanciata.
Tu non puoi prendere soltanto l’aspetto tecnico-sanitario: devi bilanciarlo con quello economico, con la sospensione dei diritti fondamentali. Soltanto se superano questa prova di forza tu puoi adottare questi provvedimenti di emergenza“.
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